di Maria Stella Falco
Il “Contrassegno disabili europeo” è stato introdotto dalla raccomandazione del Consiglio dell’Unione Europea – n° 98/376/CE del 04/06/ 1998; riportata sulla in GU 12 giugno 1998, n. L 167. La raccomandazione non modifica le norme nazionali sul rilascio di tale documento: agli Stati (membri dell’UE) è rimasto il compito di concedere il contrassegno in base alla propria definizione di disabilità e secondo le modalità e procedure da loro scelte. In Italia è il sindaco che, delegando un funzionario incaricato (l’assistente sociale), rilascia apposita autorizzazione in deroga, dopo lo specifico accertamento sanitario della disabilità.
Il percorso giuridico italiano che ha portato a far valere il diritto delle persone disabili ad agevolazioni in materia di mobilità stradale, oltre il territorio nazionale, è decennale. Mi riprometto di ripercorrerlo in altra sede. Ora indicherò solo quanto segue, per necessità di sintesi e chiarezza.
La legge in vigore dal 13/08/2010 – che ha modificato in vari punti il Codice della Strada – ha variato pure la norma sulla privacy che impediva al nostro paese di adottare il tagliando azzurro, prevedendo quindi anche l’adozione del contrassegno disabili europeo in Italia.
Dal 15/09/2012, con la pubblicazione sulla G. U. n. 203 del 31/08/2012 del D. P. R. n. 151 del 30/07/2012, che recepisce la raccomandazione del Consiglio dell’Unione Europea e modifica gli articoli di riferimento del Regolamento di esecuzione del nostro Codice della Strada, è entrato in vigore in Italia il nuovo contrassegno “europeo”
Entrambe le autorizzazioni, “arancione e blu”, sono personali, non cedibili, valgono cinque anni rinnovabili, nel caso si abbia disabilità permanente; valgono a tempo determinato se la disabilità del richiedente è temporanea; non sono vincolate ad uno specifico veicolo
Quali sono, dunque, le procedure da attivare per ottenere/adeguare tale agevolazione che riguarda la circolazione e la sosta su strada di veicoli a servizio di persone con disabilità motoria su tutto il territorio UE?
Sono titolare del “vecchio contrassegno arancione”, che dal 15/09/2015 sarà definitivamente sostituito da quello “blu” Mi sono rivolta al mio Comune di residenza (Ruffano, Lecce), per richiedere l’adeguamento del contrassegno: a questo scopo, mi è stato richiesto di esibire la fotocopia del mio certificato di disabilità e il vecchio contrassegno, perché sappiate che, se siete possessori del vecchio contrassegno arancione, il nuovo contrassegno blu riporterà la stessa data di scadenza del precedente (in quanto si tratta di adeguamento).
Il “Contrassegno disabili europeo” deve essere esposto, in originale, nella parte anteriore del veicolo, in modo che sia chiaramente visibile per eventuali controlli. E’ di colore azzurro, plastificato e presenta il simbolo internazionale di accessibilità bianco su fondo blu. Il contrassegno europeo riporta informazioni sia sul fronte che sul retro.
Sul fronte sono riportati: il numero di serie / identificazione, la data di scadenza, il nome e il timbro dell’autorità nazionale che lo rilascia, lo Stato comunitario di origine e l’ologramma anti – contraffazione.
Sul retro del “tagliando”, non visibile all’esterno del veicolo, va apposta una foto del titolare e ne va indicato il nominativo. Il documento va firmato dal titolare (vi si può anche apporre altro segno distintivo autorizzato), sul retro, nell’apposito spazio. Se l’utente titolare per il rilascio del contrassegno non è in grado di firmare ed è maggiorenne, si conferma che lo spazio del contrassegno, appositamente definito per l’apposizione della firma, deve essere annullato con un semplice rigo di penna o deve essere riportata la dicitura “IMPOSSIBILITATO A FIRMARE”.