Continuiamo la serie di articoli che esaminano i requisiti necessari per un edificio residenziale al fine di poter essere vivibile anche dalle persone con limitate capacità motorie o sensoriali, in forma permanente o temporanea.

Nel precedente articolo abbiamo visto come il D.M. 236/89 stabilisce e disciplina i 3 aspetti fondamentali da garantire nella progettazione degli edifici privati e cioè l’accessibilità, la visitabilità e l’adattabilità.

Oggi andremo a vedere, a seconda della tipologia di edificio residenziale, quale criterio debbano rispettare le 3 componenti di un edificio: le unità immobiliari, le eventuali parti comuni dell’edificio e gli spazi esterni di pertinenza.

  • Spazi esterni di pertinenza

Sono normati dal D.M. 236/89 il quale, all’ art. 3.2/a, il quale chiarisce che gli spazi esterni di pertinenza devono garantire il requisito di accessibilità ed esso si considera soddisfatto se è presente un percorso fruibile in maniera agevole anche da parte delle persone con limitate capacità motorie o sensoriali.

L’accessibilità deve essere garantita sia per gli edifici unifamiliari o plurifamiliari privi di parti comuni, sia per quelle plurifamiliari (con un massimo di 3 livelli o superiori) che per il 5% degli alloggi di edilizia residenziale sovvenzionata.

  • Parti comuni dell’edificio

Sono normati dal D.M. 236/89 il quale, all’ art. 3.2/b, il quale chiarisce che dev’essere garantita l’accessibilità in tutte le tipologie di edificio con deroga dell’installazione dell’ascensore per l’accesso ai piani superiori nelle unità con massimo 3 livelli fuori terra purché sia garantita l’adattabilità attraverso la possibilità della sua installazione nel momento in cui ve ne fosse bisogno. L’ascensore è sempre obbligatorio negli immobili dove l’unità immobiliare più alta è posta oltre il terzo livello compresi eventuali piani interrati o porticati.

  • Unità immobiliari

Per ciò che concerne le unità immobiliari il DM 236/89 all’ art. 3.4 stabilisce che ogni unità immobiliare, qualsiasi sia la sua destinazione deve essere visitabile tranne (al punto g) gli edifici residenziali unifamiliari e plurifamiliari privi di parti comuni per i quali è sufficiente che sia soddisfatto il requisito di adattabilità.

All’art. 5.1 viene specificato che dev’essere consentito l’accesso, da parte di persona su sedia a ruote, alla zona pranzo, al soggiorno, ad un servizio igienico e ai vari percorsi di collegamento.

Nei prossimi articoli analizzeremo ogni singolo ambiente e le sue prescrizioni tecniche.

Per qualsiasi informazione, chiarimento o se semplicemente ritenete l’articolo interessante lasciate un commento e contattateci, saremo lieti di rispondere.

Di Mario Spanu

Sono nato nel 1983 a Tempio Pausania, in provincia di Sassari. Sin da ragazzo ho prestato servizio in varie associazioni tra le quali A.G.E.S.C.I. e vari gruppi con i quali in alcune occasioni ho prestato servizio come ausiliario presso l’UNITALSI del Nord Sardegna. Ho conseguito il diploma presso ITCG Don G. Pes di Tempio Pausania nel 2002 e dal 2006 svolgo l’attività di geometra libero professionista. Sono iscritto al Collegio dei Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Sassari al n. 3096. Sono sempre stato sensibile alla tematica dell’eliminazione delle barriere architettoniche che, nella mia progettazione, ha da sempre un carattere centrale. Dal 2018 ho iniziato a pubblicare sul mio sito e sulla pagina facebook, tra gli altri argomenti, degli articoli inerenti all’analisi delle varie normative in materia di progettazione per l’eliminazione delle barriere architettoniche con l’intento di far conoscere ad un maggior numero di persone possibili gli aspetti “tecnici” riguardanti la loro eliminazione e sensibilizzare in questo modo i lettori verso un argomento così importante ma – purtroppo – molto spesso ignorato. Contatti: Tel.: 3403083811 e-mail: geom.mariospanu@gmail.com sito web: www.mariospanu.it pagina facebook: https://www.facebook.com/StudioMarioSpanu/

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